Il ricorrente ha stipulato con una società finanziaria un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, che prevedeva il versamento anticipato di commissioni di intermediazione, commissioni bancarie e finanziarie e costi assicurativi. In seguito all’estinzione anticipata del prestito, il ricorrente ha chiesto la restituzione della parte delle commissioni relativa a servizi non goduti. L’ABF ha accolto il ricorso affermando che sia la commissione bancaria e finanziaria, sia la commissione di intermediazione devono essere restituite in relazione al periodo di finanziamento non goduto (Decisione n. 8844 del 6 ottobre 2016 – Collegio Centro)