La parte ricorrente ha stipulato un primo contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio; tale primo contratto è stato estinto anticipatamente dal ricorrente e, contestualmente all’estinzione, ha stipulato un secondo contratto di finanziamento, sempre assistito da cessione del quinto dello stipendio. Il ricorso presentato all’ABF si basa sull’argomento secondo cui la stipulazione di tale contratto è avvenuta in violazione dell’art. 39 D.P.R. 180/1950. L’ABF ha accolto il ricorso (Decisione n. 7331 del 31 agosto 2016 – Collegio Centro).